Fattura correttiva non sempre corretta

Autore: Mateusz Macios

Sebbene la normativa polacca in materia di IVA non preveda l'annullamento di una fattura emessa inutilmente, nella pratica tale azione è ammessa.

La questione della cancellazione dovrebbe essere regolata dalla legge

La sentenza del 13 febbraio 2018 del Tribunale Amministrativo Regionale di Varsavia ha affrontato un problema riscontrato da molti contribuenti che utilizzano software di contabilità che non includono la possibilità di annullare una fattura emessa. In questo caso, il contribuente ha cercato di eliminare una fattura emessa erroneamente e non immessa in circolazione emettendo una fattura di rettifica e annullando successivamente entrambe le fatture. Purtroppo, l'emissione di una fattura e di una fattura di rettifica è possibile solo in circostanze rigorosamente definite dalla legge sull'IVA e comporta conseguenze giuridiche specifiche. Pertanto, alla luce di un'interpretazione letterale della legge, il tribunale ha correttamente concluso che le fatture emesse erroneamente e non immesse in circolazione non devono essere incluse nelle liquidazioni IVA e che la procedura per eliminarle non può essere incompatibile con le disposizioni fondamentali sulla documentazione delle transazioni. Tuttavia, tenendo conto della portata del problema e della mancata corrispondenza delle disposizioni della legge sull'IVA con le realtà del mercato, il Ministro delle Finanze dovrebbe valutare la possibilità di regolamentare la questione dell'annullamento delle fatture non immesse in circolazione nella legge sull'IVA, magari consentendo l'emissione di fatture correttive con una descrizione specificata dalla legge.

In merito alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Varsavia del 22 febbraio 2018, basata sulla definizione di sconto contenuta nel dizionario, il tribunale ha accolto la posizione dell'autorità fiscale secondo cui la concessione di uno sconto è il risultato del verificarsi di una condizione sospensiva: il pagamento deve essere effettuato dopo l'emissione della fattura. Tuttavia, la descrizione dell'evento futuro in questione indicava che lo sconto doveva essere concesso in anticipo, sulla base della dichiarazione dell'appaltatore di voler effettuare il pagamento entro una data specifica, e solo il mancato pagamento tempestivo avrebbe comportato la perdita del diritto alla riduzione del prezzo da parte dell'appaltatore. Pertanto, in tale situazione, la base imponibile sarebbe stata specificata al momento dell'emissione della fattura e solo il verificarsi di un evento futuro e incerto (il mancato pagamento tempestivo) avrebbe comportato una modifica della base imponibile. È possibile supporre che se il contribuente avesse chiaramente indicato nella domanda che si trattava di una condizione risolutiva, la decisione del tribunale sarebbe stata diversa. Ciò è particolarmente vero considerando che anche alcune autorità fiscali hanno adottato questa posizione in passato.

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