Il 1° gennaio 2019 sono entrate in vigore le disposizioni dell'Ordinanza fiscale, che hanno introdotto un nuovo obbligo di segnalazione dei cosiddetti schemi fiscali, anche da parte di consulenti e contribuenti.
Il 1° gennaio 2019 sono entrate in vigore le disposizioni dell'Ordinanza fiscale, che hanno introdotto un nuovo obbligo di segnalazione dei cosiddetti schemi fiscali, anche da parte di consulenti e contribuenti.
Un regime fiscale è, in linea di principio, un atto o un insieme di atti giuridici o fattuali in cui almeno una parte è un contribuente (cosiddetto accordo) e che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
– hanno una caratteristica identificativa generale e il vantaggio fiscale è un presupposto importante per le attività intraprese,
– hanno una caratteristica identificativa speciale,
– hanno un'altra caratteristica identificativa specifica.
Esempi di regimi fiscali includono l'acquisizione di un'azienda in perdita, opzioni di gestione, dipendenti che passano al cosiddetto lavoro autonomo nonostante svolgano effettivamente un lavoro in un rapporto di subordinazione e l'implementazione del 50% dei costi deducibili dalle tasse nella retribuzione dei dipendenti.
Le nuove normative distinguono tra regimi fiscali internazionali, nazionali o standardizzati.
I regimi fiscali nazionali sono soggetti all'obbligo di segnalazione da parte dei contribuenti che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
– i cui ricavi o costi nell’esercizio precedente o in corso hanno superato l’equivalente di 10 milioni di euro,
– il cui patrimonio nell’esercizio finanziario precedente o in corso ammontava a un valore superiore all’equivalente di 10 milioni di euro,
– sono legati da un rapporto patrimoniale o personale con un’altra entità che soddisfa una delle condizioni di cui sopra,
– quando l’accordo riguarda beni o diritti il cui valore di mercato supera l’equivalente di 2,5 milioni di euro.
I contribuenti e i consulenti sono tenuti a fornire informazioni retrospettive sui regimi fiscali entro le seguenti scadenze:
– nel caso di accordi fiscali internazionali, se la loro attuazione è iniziata tra il 25 giugno 2018 e il 31 dicembre 2018 – entro il 30 giugno 2019,
– nel caso di regimi fiscali nazionali, se la loro attuazione è iniziata tra il 1° novembre 2018 e il 31 dicembre 2018 – entro il 30 giugno 2019.
In relazione ai regimi resi disponibili o implementati dopo il 1° gennaio 2019, la scadenza per la comunicazione delle informazioni sul regime fiscale dipende dalla natura della parte segnalante, ovvero se si tratta di un consulente, di un contribuente o di un assistente.
Un'altra modifica significativa è l'obbligo per consulenti e contribuenti di dotarsi di una procedura MDR interna. Tale obbligo si applica, tra gli altri, ai contribuenti che impiegano un dipendente (ad esempio, un direttore finanziario) che agisce per conto di un gruppo di capitali i cui ricavi o costi abbiano superato gli 8 milioni di PLN nell'anno precedente l'esercizio finanziario.
La procedura MDR dovrebbe includere una serie di elementi volti a garantire il rispetto degli obblighi di informativa e dovrebbe essere approvata dall’alta dirigenza dell’entità (ad esempio, i membri del consiglio di amministrazione).


